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L'abc del collegato Lavoro

di Nicoletta Cottone

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Conciliazione e arbitrato (articolo 24). Ridisegnata la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio - in una fase meramente eventuale e introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice.

Concorsi nella Pubblica amministrazione (articolo 6). Modifiche all'articolo 35 del Dlgs 165/2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Viene stabilito il principio della prevalenza, nel coprire il proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall'esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale devono tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica. Obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale. Obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno 5 anni, e considera titolo di preferenza nelle procedure la permanenza in sedi carenti di organico. Viene portata dagli attuali 3 ai 4 anni la vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici. La residenza può costituire, a certe condizioni, requisito ai fini del concorso.

Contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito (articolo12). Al personale trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della riforma della struttura governativa effettuata nel 2006, si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.
Delega per congedi, aspettative e permessi (articolo 17). Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi che spettano a lavoratori dipendenti, pubblici e privati. La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia; l'indicazione esplicita delle norme abrogate; il riordino delle tipologie degli istituti; la razionalizzazione e semplificazione di criteri e modalità per la fruizione dei benefici e della documentazione da presentare (il principio relativo alla documentazione è posto con particolare riferimento alle fattispecie in cui rientrino soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico).

Dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico (articolo 16). Per la risoluzione, da parte della pubblica amministrazione, del rapporto di lavoro con un dipendente che abbia conseguito la massima anzianità contributiva di 40 anni, utile ai fini del calcolo della pensione, si prevede che l'amministrazione medesima possa: corrispondere al soggetto, qualora appartenente al personale dirigenziale, un'indennità sostitutiva del preavviso di sei mesi (preavviso altrimenti necessario ai fini della risoluzione suddetta); conferire al soggetto (sempre se dirigente) un incarico, in conformità alla disciplina prevista per i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali. In tutti e due i casi si deve rendere indisponibile un posto di funzione dirigenziale per la spesa equivalente. La risoluzione può riguardare anche i soggetti per i quali sia stato già adottato, secondo la disciplina sui trattenimenti in servizio previgente o transitoria (rispetto a quella nuova a regime), il trattenimento oltre il limite di età per il collocamento a riposo. La presente disciplina sulla risoluzione non si applica ai magistrati e ai professori universitari. Per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione saranno definiti, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile (articolo 28). Differito dal 1° gennaio 2009 al 1° luglio 2009 il termine per l'esercizio di alcune deleghe che riguardano: la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato; la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

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